|
Il segreto bancario in Svizzera
Il segreto bancario
svizzero, secondo la definizione del Dipartimento federale delle
finanze elvetico, è «la protezione della sfera privata dei clienti delle
banche da interventi ingiustificati da parte dello Stato».[1] Nello
specifico si tratta di una serie di norme che vietano la comunicazione
dei dati bancari dei clienti e ne tutelano fermamente la riservatezza.
A seguito delle pressioni internazionali per la crisi economica, il 13
marzo 2009 il consigliere federale e capo del dicastero delle finanze
Hans-Rudolf Merz ha annunciato la revisione della legge sul segreto
bancario svizzero, allineandosi con le normative dell'OCSE. Perciò, dopo
la revisione dei trattati internazionali sarà possibile la scambio di
dati tra gli istituti di credito elvetici e le istituzioni straniere
qualora vi siano fondati sospetti di evasioni fiscali oltre che delle
già previste frodi fiscali. La decisione ha sollevato forti polemiche
interne.
Il sistema bancario elvetico, uno dei più importanti a livello
internazionale, deve probabilmente parte del suo sviluppo e del suo
successo al segreto bancario (introdotto nel 1934).
Limiti del segreto
Già prima delle concessioni annunciate dal governo, non si trattava
di un segreto assoluto visto che per le banche esiste l’obbligo di
collaborare e consegnare tutta la documentazione richiesta dalla
magistratura in caso di attività criminali, processi penali,
procedimenti di esecuzione forzata, in caso di processi civili e di
frode fiscale.
Il diritto di accedere alle informazioni bancarie vale anche, a
prescindere che il reato sia commesso in Svizzera o all’estero, per le
autorità estere in virtù di trattati come la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria penale (CEAG) oppure della legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Riferimenti normativi
L’articolo 47 della legge federale sulle banche e le casse di
risparmio indica che:
“chiunque rivela un segreto, che gli è confidato o di cui ha notizia
nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o
liquidatore di una banca, incaricato di un’inchiesta o incaricato del
risanamento dalla Commissione delle banche, membro di un organo o
impiegato di un ufficio di revisione riconosciuto, ovvero tenta di
indurre a siffatta violazione del segreto professionale, è punito con la
detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50 000 franchi. Se il
colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30000
franchi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione
della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. Restano
riservate le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali
sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in
giudizio”.
Nel corso dei decenni numerosi casi (tra cui quello degli averi ebraici
in giacenza) hanno portato alla ribalta internazionale il segreto
bancario svizzero gettando ombre sull'etica degli affari delle banche
elvetiche e danneggiando l’immagine dell’intera piazza finanziaria.
A partire dalla fine degli anni Novanta l’Associazione Svizzera dei
Banchieri ha introdotto una serie di normative atte a combattere il
riciclaggio di denaro in cui le banche affiliate, in una sorta di
autocontrollo, ribadiscono la necessità di identificare il contraente,
determinare l’avente diritto economico (ovvero il reale beneficiario dei
fondi), chiarire il retroscena e lo scopo di una transazione se la
stessa appare insolita o se vi sono indizi di riciclaggio. Le banche
sono inoltre obbligate ad informare l’ufficio competente in caso di
sospetto e qualora non lo facessero potrebbero andare incontro a
sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di franchi.
In quest’ottica è anche stata abolita l’esistenza di libretti di
risparmio al portatore, implementati i controlli d’identificazione (per
esempio agli sportelli in caso di movimentazione sospetta e superiore ai
10 franchi svizzeri) oppure potenziata la classificazione, il controllo
e pure l’accettazione in banca dei clienti politicamente esposti (che
comportano un rischio di riciclaggio o di corruzione maggiore).
Non è dunque possibile, come viene invece presentato in molti film o
romanzi, aprire in Svizzera conti anonimi visto che la legge stessa
impone il principio del know your customer. Le banche offrono e a volte
consigliano l’apertura di conti cifrati (numerici o con nomi di
fantasia) ma questi non permettono di aggirare l’intervento delle
autorità giudiziarie.
Le affiliate estere delle banche svizzere sono inoltre tenute a
rispettare il codice e le normative elvetiche anche se operano in
nazioni con legislature meno restrittive in materia di riciclaggio.
Imposta preventiva, euroritenuta e controversie con l'estero
Il contenzioso che oppone da anni Svizzera ed Unione Europea (Italia in
particolare) verte sul fatto che le autorità elvetiche si rifiutano di
dar seguito a rogatorie internazionali per evasione fiscale visto che la
stessa (a differenza della frode fiscale che implica invece la
falsificazione di documenti) non è considerata reato dal diritto
elvetico, ma è soggetta solo a sanzioni amministrative.
Le parti hanno trovato un accordo che prevede da parte svizzera
l’applicazione di una ritenuta fiscale del 15% (del 35% a partire dal
2011) sugli interessi provenienti da capitali d’investitori con
domicilio in un paese europeo. La stessa (in misura del 75%) viene poi
bonificata all’UE garantendo l’anonimato dei clienti. Questa misura, in
contrasto con i tentativi di eludere il pagamento delle tasse sul
capitale, è stata modellata su un sistema già in vigore in Svizzera (imposta
preventiva) che prevede, per clienti residenti in Svizzera, una ritenuta
fiscale alla fonte del 35% sui ricavi da investimenti finanziari, che
può essere recuperata dal cliente solo ed unicamente dichiarando tali
averi alle autorità fiscali.
|