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BANCA D’ITALIA
Accensione di prestiti:
indica l’ammontare delle operazioni di indebitamento a medio
e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione quindi di
quelle di durata inferiore all’anno (vedi “debito
fluttuante”). In sede previsionale l’"accensione di prestiti"
coincide con il ricorso al mercato, così come
quest'ultimo viene definito dall'ultimo comma dell’articolo
6 della legge n. 468 del 1978 (vedi "ricorso al mercato").
Nello stato di previsione dell’entrata è costituito,
nell’ambito del centro di responsabilità Amministrazione
centrale del tesoro, dalle unità previsionali di base
“Emissione titoli di Stato” e “Contrazione mutui ed altre
emissioni”.
Accertamento:
l’articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo
definisce come l’operazione giuridico-contabile con cui
l’Amministrazione appura la ragione del credito, la persona
debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come
competenza dell'esercizio. Costituisce la prima fase del
procedimento di acquisizione delle entrate.
Acquisizione netta di attività finanziarie:
è uno dei saldi che appare nei conti consolidati di cassa
del settore statale e del settore pubblico allargato. Esso
riguarda le partite finanziarie (parte-cipazioni azionarie e
conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni
dei depositi bancari) e misura l’eccedenza delle erogazioni
rispetto agli incassi: è l’indicatore del ruolo svolto dallo
Stato, o più in generale dall’operatore pubblico, come
intermediario finanziario.
Adeguamento del fabbisogno:
rappresenta uno dei fattori che determinano le previsioni
e/o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri
fattori sono: quelli "legislativi" e gli "oneri inderogabili").
Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa
relative ad Amministrazioni statali, o attributive loro di
nuove funzioni, e riguarda, in genere, l'adeguamento delle
dotazioni finanziarie necessarie per il loro funzionamento.
Tali statuizioni stabiliscono la tipologia della spesa da
considerare in bilancio, pur indicando, incidentalmente,
anche il “quantum”, il quale può essere variato senza
ricorrere ad una successiva disposizione legislativa. Le
spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia
degli oneri sulla quale può esercitarsi una certa
discrezionalità, derivando essa da valutazioni delle
Amministrazioni.
Allegati agli stati di previsione:
espongono elementi esplicativi delle previsioni o dettagli
di stanziamenti e, come tali, esistono solo nel progetto di
bilancio non avendo rilevanza legislativa. Gli allegati
principali e comuni per tutti gli stati di previsione sono:
a)
allegato per capitoli: espone le unità previsionali
di base ripartite in capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione;
b)
prospetto con l’indicazione delle quote
giuridicamente vincolate delle unità previsionali di base;
c)
nomenclatore degli atti - centro di
responsabilità/capitolo/legge;
d)
allegati per codici economici e funzionali;
e)
allegati per le spese fisse del personale.
Altre spese in c/capitale:
aggregato residuale delle spese in c/capitale che non è
possibile classificare alla stregua di investimenti. Le
relative unità previsionali di base esprimono la finalità di
spesa.
Amministrazioni autonome:
(ex aziende autonome) sono vere e proprie articolazioni
dell’Amministra-zione statale - e, come tali, non dotate di
personalità giuridica - alle quali è stata conferita piena
autonomia gestionale in considerazione della peculiare
natura delle attività che devono svolgere; i loro bilanci
formano un tutt’uno con il bilancio dello Stato cui sono
allegati (vedi "Appendici del Bilancio").
Amministrazione pubblica:
comprende tutte le unità istituzionali che a titolo di
funzione principale producono servizi non destinabili alla
vendita per la collettività, ovvero operano una
redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese, e
le cui risorse principali sono costituite da versamenti
obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da
unità appartenenti ad altri settori. E’ questo il settore di
contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo
per la definizione dei parametri di finanza pubblica (vedi
Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi). Si
suddivide in tre principali sottosettori:
- Amministrazione centrale;
- Amministrazioni locali;
- Enti di previdenza.
Analisi dei costi e dei rendimenti:
metodologia di supporto decisionale e gestionale fondata
sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli
uffici. Questa nuova metodologia dà un grande rilievo ai
risultati da raggiungere in funzione dei quali vengono
assegnate le risorse necessarie, organizzate le strutture
impegnate nel loro raggiungimento e definiti i servizi, come
insieme delle attività poste in essere dalla struttura
organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.
Annessi:
si tratta dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria - relativi all’anno precedente
quello in corso al momento della presentazione del bilancio
- che vengono allegati agli stati di previsione della spesa
dei competenti Ministeri vigilanti (articolo 19 legge n. 468
del 1978).
Anno finanziario:
coincide con l’anno solare e rappresenta il periodo di tempo
in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato
(articolo 1 della legge n. 468 del 1978).
Anticipazioni:
costituiscono, insieme con le partecipazioni azionarie ed i
conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie (vedi
acquisizione netta di attività finanziarie). Nella
classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono
collocate tra le spese in conto capitale e distinte in
anticipazioni per finalità produttive e per finalità non
produttive. Queste ultime sono quelle per le quali non è
dato individuare una destinazione immediata e diretta a
scopi di produzione o di investimento.
Appendici del bilancio:
sono i bilanci di altre Amministrazioni, allegati agli stati
di previsione dei rispettivi Ministeri: si tratta di
elementi costitutivi del bilancio e, come tali, hanno
rilevanza legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del
1978). Le Amministrazioni autonome dello Stato sono le
seguenti (tra parentesi lo stato di previsione cui sono
allegati i relativi bilanci):
- Monopoli (Finanze);
- Archivi notarili (Grazia e giustizia);
- Istituto agronomico per l’oltremare (Affari esteri);
- Fondo edifici di culto (Interno).
Assestamento di bilancio:
disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 30
giugno da parte del Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica, al fine di adeguare gli
stanziamenti del bilancio in relazione:
- alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in
sede di rendiconto dell’esercizio precedente;
- alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso
della gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con
mutamenti del quadro congiunturale e/o degli orientamenti
della politica economica governativa.
Asta:
è il sistema con il quale sono collocati tutti i titoli di
Stato emessi sul mercato interno. L’asta può essere
marginale o competitiva. Nel primo caso, le richieste dei
partecipanti all’asta vengono soddisfatte in ordine
decrescente di prezzo, a partire da quella avanzata al
prezzo più elevato, fino ad esaurimento dell’offerta.
L’assegnazione viene effettuata ad un unico prezzo, il
cosiddetto "prezzo marginale", costituito da quello meno
elevato fra quelli offerti dai partecipanti all’asta rimasti
aggiudicatari. Se l’ammontare complessivo delle domande
presentate al prezzo marginale porta a superare il
quantitativo offerto, viene operato un riparto pro-quota fra
gli operatori che hanno fatto richieste a tale prezzo.
Questa modalità di asta è applicata per tutti i titoli a
medio-lungo termine. Nell’asta competitiva i titoli vengono
assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante, sempre
soddisfacendo le richieste in ordine decrescente di prezzo.
In questo caso l’eventuale riparto si applica alle domande
avanzate al prezzo minimo fra quelli rimasti aggiudicatari.
Anche le aste di riacquisto di titoli di Stato, effettuate
utilizzando le disponibilità del Fondo per l’ammortamento
(vedi Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato), si
svolgono con il metodo dell’asta competitiva, ma, non
essendoci quantitativi predefiniti, non si dà luogo a
riparti.
Autorizzazioni di competenza e di cassa:
si riferiscono alle dotazioni finanziarie delle singole
unità previsionali di base in cui si articola il bilancio.
Una volta approvato il bilancio da parte del Parlamento, con
decreto del Ministro del tesoro le unità previsionali di
base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e
della rendicontazione; conseguentemente le autorizzazioni di
competenza e di cassa di ciascun capitolo costituiscono il
limite massimo entro il quale il titolare del centro di
responsabilità amministrativa, che ha in gestione i
capitoli, può rispettivamente impegnare e pagare.
L’autorizzazione di cassa, in particolare, è utilizzabile
senza distinzione per operazioni in conto competenza ed in
conto residui (legge n. 468 del 1978, articolo 2).
Avanzo e disavanzo complessivo:
è il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e
di spesa complessive (vedi operazioni comples-sive). Tale
risultato differenziale viene denominato "saldo di
esecuzione del bilancio" nel conto riassuntivo del Tesoro,
pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.
Avanzo primario:
risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti
pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi
passivi. Se positivo dà luogo all’avanzo primario, se
negativo al disavanzo primario.
Base monetaria:
è costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle
attività trasfor-mabili con immediatezza e senza costo in
moneta legale. Essa è il principale strumento di controllo
del credito, poiché una sua variazione produce nel credito
una variazione di segno uguale e di ammontare multiplo. In
Italia risulta attualmente costituita:
-
dalle passività della Banca d’Italia (moneta legale e
depositi di Aziende di credito e di privati);
-
dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle
Aziende di credito presso la Banca d’Italia (margine
utilizzabile mediante ritiro di contante);
-
dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili
in moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la
Cassa DD.PP. e depositi postali);
-
dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in
moneta legale.
I canali di formazione della base monetaria sono
essenzialmente: Estero; Tesoro; Aziende di credito; altri
settori. I canali di utilizzo sono invece due: il pubblico
(famiglie e imprese) e le aziende di credito.
Bilancio:
nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende
il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio
finanziario, che registra in termini previsionali le
operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si
estrinseca l’attività gestionale del soggetto pubblico
(Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti
gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468
del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla
struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni.
In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di
acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese
vengono previste nel bilancio:
-
sia nella fase di diritto, vale a dire dell’accertamento e
dell'impegno ("Bilancio di competenza");
-
sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del
pagamento ("Bilancio di cassa").
Bilancio pluriennale:
è un bilancio previsionale nel quale si evidenzia, solo in
termini di competenza, la spesa, in coerenza con le regole e
gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, e si riferisce a periodi non
inferiori a 3 anni. Per il primo anno le previsioni
coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il
che comporta il suo aggiornamento annuale e la sua adozione
con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.
Tale bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica
il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato e non comporta autorizzazione a
riscuotere entrate e ad eseguire spese.
B.O.T. (Buoni Ordinari del Tesoro):
titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici
mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie
esigenze di cassa. Il limite massimo di circolazione e
l'ammontare massimo delle nuove emissioni sono stabiliti
annualmente dal Parlamento con la legge di approvazione del
bilancio. Tali titoli concorrono alla formazione del debito
fluttuante (vedi debito fluttuante). I relativi interessi
gravano sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre
incidono sulla Tesoreria all'atto dell'emissione degli
stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali interessi
determinano un credito della Tesoreria nei confronti del
bilancio, che si estingue al momento del rimborso con il
pagamento degli interessi a carico del bilancio medesimo
(vedi "crediti di tesoreria").
Il collocamento dei B.O.T. avviene mediante asta competitiva
(vedi "Asta").
B.T.P. (Buoni Poliennali del Tesoro):
titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo
termine, a tasso fisso e cedola semestrale. Attualmente
vengono emessi con durata di 3, 5, 10 e 30 anni, ma in
passato sono state effettuate emissioni anche di titoli
biennali, quadriennali e novennali.
Capitolo:
unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e
della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di
approvazione parlamentare ai fini della previsione della
spesa.
Capitolo aggiunto:
capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento
amministrativo nel corso della gestione per registrare i
residui formatisi nella gestione precedente in relazione ad
un oggetto per il quale non esistano i corrispondenti
capitoli nel bilancio in gestione.
Categoria:
è un'aggregazione di più capitoli aventi natura economica
omogenea. Per l'entrata le categorie sono raggrup-pamenti di
capitoli riferentisi a cespiti aventi "natura" simile. Esse
sono complessivamente pari a 15, di cui 5 del Titolo I, 7
del Titolo II e 3 del titolo III. Quelle relative ai primi
due titoli realizzano una classificazione di tipo
“giuridico-finanziaria”, mentre quelle relative alla terza
realizzano una classificazione “finanziaria-patrimoniale”.
Per la spesa le categorie sono presentate in un quadro
contabile allegato allo stato di previsione del Ministero
del Tesoro, al fine di una classificazione economica
(articolo 6, legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge
n. 94 del 1997).
C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro):
titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo
termine, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di
bilancio.
Fanno parte di questa famiglia di titoli:
-
i C.C.T. a tasso variabile, indicizzati al rendimento dei
B.O.T., annuale o semestrale a seconda che siano stati
emessi prima o dopo il 1° gennaio 1995;
-
i C.C.T. a tasso fisso, emessi principalmente per il
ripianamento dei debiti pregressi del settore pubblico;
-
i C.T.E. (vedi voce);
-
i C.T.R. (vedi voce);
-
i C.T.S. (vedi voce);
-
i C.T.O. (vedi voce);
-
i C.T.Z. (vedi voce).
Centro di costo:
è un’unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità
di gestire risorse che generano costi; sulla base di
specifiche rilevazioni è possibile stabilire come sono state
impiegate le risorse dall’unità organizzativa nell’arco
temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi di
costo, prefissati in sede preventiva, sono stati conseguiti.
Centro di responsabilità amministrativa:
è l’ufficio di livello dirigenziale generale cui viene
riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle
unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.
Circolazione di Stato:
è costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi,
al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.
Classificazione amministrativa:
è uno degli aspetti di rappresentazione della spesa nel
bilancio dello Stato. L’ultima legge di riforma del bilancio
lascia inalterata l’esposizione e la ripartizione per stati
di previsione dell’entrata e della spesa, ma introduce, in
luogo delle Rubriche, i centri di responsabilità come punti
di riferimento per la gestione delle risorse assegnate e
come unità previsionali di base di primo livello.
Classificazione economica:
aggregazione delle spese, secondo l’analisi economica, in
categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato
dalla legge n. 94 del 1997).
Classificazione funzionale:
aggregazione delle spese in base all’analisi fino al terzo
livello della finalità della spesa. In prospettiva la
classificazione funzionale potrebbe coincidere con quella
per funzioni-obiettivo (articolo 6 legge n. 468 del 1978,
modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).
Consumi pubblici:
è un aggregato costituito dalle seguenti categorie di spesa
corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in
quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti. Tale
aggregato in contabilità nazionale misura, in mancanza di un
più idoneo sistema di rilevazione diretta, l'entità dei beni
e servizi prodotti dallo Stato e destinati al consumo.
Contabilità speciali:
conti aperti, previa autorizzazione della Direzione generale
del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per
ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari
statali, nonché da Enti ed organismi pubblici, per
costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante
ordini di pagamento. Esse sono state anche aperte in
attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119 del 1981, che
ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti
pubblici di disponibilità liquide presso le banche (vedi
"rientro depositi bancari").
Conti correnti di Tesoreria:
sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato con
decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica e ne possono essere titolari
Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché Enti
ed organismi pubblici ed Istituti ed Aziende di credito.
Previa costituzione su detti conti delle relative
disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle
Sezioni provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per
loro conto (articolo 576 Regolamento contabilità di Stato).
Conti della finanza pubblica:
in tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30 della
legge n. 468 del 1978):
-
i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico
(vedi "Settore pubblico");
-
i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad
elaborare, con cadenza trimestrale e sulla base di appositi
prospetti, ai fini della formulazione ed eventuale revisione
della stima annua del fabbisogno del settore pubblico e
dell’evidenziazione dei relativi risultati trimestrali;
-
i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli
consolidati relativi al settore statale ed al settore
pubblico (vedi “Relazione di cassa”).
Conti consolidati dei settori "statale" e "pubblico":
sono conti che, con riferimento alla gestione di cassa,
consolidano le operazioni di bilancio degli enti che
costituiscono i settori cui sono intestati (vedi "Settore
statale" e "Settore pubblico allargato").
Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge n.
468 del 1978) per essere inseriti nella Relazione
trimestrale di cassa (vedi “Relazione di cassa”), nei
documenti previsionali (ad esempio, Documento di
programmazione economico-finanziaria) e di consuntivo (ad
esempio, Relazione generale sulla situazione economica del
Paese).
Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione
pubblica - program-mata o eseguita - sull’evoluzione delle
componenti sia reali che finanziarie del sistema economico,
con riferimento anche alla necessità di controllo della
liquidità.
Conti pubblici consolidati:
essi possono essere di competenza e di cassa a seconda che
riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali,
rispettivamente di compe-tenza e di cassa, di due o più enti
ed organismi pubblici che possono essere legati da reciproci
rapporti debitori e/o creditori che, per effetto del
consolidamento, vengono in tali conti eliminati.
Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche:
è redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede
previsionale dall’ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle
operazioni dell’operatore pubblico sulla evoluzione del
prodotto interno lordo e di talune sue componenti. Ha come
area di riferimento gli enti che producono servizi non
destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni
gestionali di tali enti - con esclusione di quelle
finanziarie - sulla scorta del criterio della competenza
economica ed in termini di contabilità nazionale (vedi
"Amministrazione pubblica").
Conto consolidato del settore pubblico:
è un conto consuntivo di cassa annuale elaborato dalla Banca
d'Italia e pubblicato dalla stessa in vari documenti
ufficiali (ad esempio, nella Relazione Annuale).
Conto del bilancio:
costituisce la prima parte del Rendiconto generale dello
Stato (vedi tale voce) in cui si dà conto delle risultanze
della gestione finanziaria dell’esercizio, distintamente per
la competenza, la cassa ed i residui (articolo 22 della
legge n. 468 del 1978).
Conto del patrimonio:
costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello Stato
(vedi tale voce) in cui si riassumono e si dimostrano le
attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i
punti di concordanza con il conto del bilancio. Fra i
documenti che lo corredano, di rilievo il conto del
Tesoriere centrale ed il conto dell’Istituto bancario che
svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi "Conto del
Tesoriere centrale" e "Conto del Tesoriere provinciale")
(articolo 22 della legge n. 468 del 1978).
Conto del Tesoriere centrale:
illustra le operazioni di incasso e di pagamento del
bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di
Tesoreria effettuate dalla Tesoreria centrale (articoli 630
e successivi del Regolamento di contabilità). Ha la natura
di "conto giudiziale" e deve essere reso dal Tesoriere
Centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di
riferimento alla Direzione generale del Tesoro, per essere
trasmesso alla Corte dei conti. Tale conto viene peraltro
accluso al conto generale del patrimonio (articolo 22 della
legge n. 468 del 1978).
Conto del Tesoriere provinciale:
è analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi tale voce),
ma è reso dalla Banca d’Italia, cui è affidato il servizio
di Tesoreria provinciale, ed illustra e certifica le
operazioni (di bilancio e di Tesoreria) effettuate dalle
Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli 631 e successivi
del regolamento di contabilità). Anch'esso deve essere
allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della
legge n. 468 del 1978).
Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di
tesoreria:
è il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca
d’Italia per il servizio di tesoreria (legge 26.11.1993, n.
483). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto sono
state reperite attraverso un’apposita emissione di titoli di
Stato, per un importo nominale di 31.000 miliardi di lire e
un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati a prezzi di
mercato presso la Banca d’Italia. Il conto di disponibilità
sostituisce il soppresso "conto corrente per il servizio di
Tesoreria Provinciale" ma, a differenza di quest’ultimo, in
ottemperanza all’art. 104 del Trattato di Maastricht (vedi
voce), non può mai presentare un saldo negativo. Se ciò
dovesse accadere, la Banca d’Italia sospenderebbe
immediatamente tutti i pagamenti. Di norma il saldo a fine
mese del conto non deve risultare inferiore a 30.000
miliardi di lire; se tale saldo dovesse, per tre mesi
consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite,
il Ministro del Tesoro dovrebbe riferire al Parlamento sulle
cause dell’insufficienza del saldo e sugli eventuali
provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse
risultare inferiore ai 15.000 miliardi, il Ministro
dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una
relazione scritta al Parlamento, sempre indicando cause ed
eventuali rimedi da adottare.
Conto riassuntivo del Tesoro:
è il documento che - pubblicato come supplemento alla
Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di
contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni
di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:
-
degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per
competenza e residui ed analizzati anche secondo le
principali classificazioni di bilancio;
-
dei debiti e crediti di Tesoreria (vedi tali voci).
Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del
risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di
esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro
(vedi le relative voci). Riporta inoltre in appendice le
situazioni del "bilancio di competenza" (aggiornamento delle
previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli
impegni), della Banca d’Italia e, trimestralmente, del
debito pubblico.
Copertura finanziaria:
disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di
iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure
minori entrate da iscrivere in bilancio (articolo 81, quarto
comma, della Costituzione) (vedi "Bilancio pluriennale").
Crediti dei fornitori:
riguardano forniture di beni e servizi ad Enti del settore
pubblico allargato eseguite ma non pagate; tali partite
talvolta vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del
settore statale e pubblico allargato, quali elementi
diminutivi degli stessi, allorquando tali fabbisogni devono
essere utilizzati ai fini della valutazione della quota
dell'espansione del credito totale interno assorbita
dall'operatore pubblico.
Crediti di Tesoreria:
sono operazioni riportate in un conto apposito del Conto
riassuntivo del Tesoro e consistono in pagamenti che la
Tesoreria effettua per conto del bilancio e per
l'espletamento di altri compiti di pertinenza della
Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano:
-
gli interessi sui B.O.T. fino al momento della scadenza;
-
il servizio del Portafoglio;
-
i sospesi di Tesoreria;
-
le sovvenzioni all'Azienda postale;
-
il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il
servizio di Tesoreria provinciale.
(Per ciascuna di tali operazioni si veda l’apposita voce).
Credito totale interno:
è pari alla sommatoria:
-
degli impieghi delle Aziende di credito (in lire ed in
valuta) e degli Istituti di credito speciale;
-
delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese
private e degli Enti territoriali;
-
del fabbisogno complessivo interno del settore statale
decurtato dei finanziamenti netti del Tesoro alle
istituzioni creditizie.
L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato
costituisce uno dei possibili obiettivi intermedi della
politica monetaria, funzionale al perseguimento degli
obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni,
sviluppo del reddito, ecc. ).
Criteri di convergenza (indicatori dei):
sono i parametri che misurano il rispetto dei criteri di
convergenza stabiliti dal protocollo allegato al Trattato di
Maastricht. Essi sono i seguenti:
-
il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o
effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
-
il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto
interno lordo ai prezzi di mercato. Può non essere
soddisfatto a condizione che detto rapporto si riduca in
misura sufficiente e non avvicini al suddetto valore con
ritmo adeguato;
-
il tasso medio d’inflazione (non può superare di oltre 1,5
punti percentuali quello dei tre Stati membri che, nell’anno
anteriore a quello in esame, hanno conseguito i migliori
risultati in termini di stabilità dei prezzi);
-
la stabilità del tasso di cambio, nell’ambito dei normali
margini di fluttuazione stabiliti dallo SME;
-
il tasso d’interesse nominale a lungo termine (non deve
eccedere di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati
membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini
di stabilità dei prezzi).
Crowding out:
con tale termine si indica l’effetto di spiazzamento che il
settore privato subisce, ad espansione di credito totale
interno invariata, allorquando il fabbisogno pubblico (al
netto dei finanziamenti dello stesso alle imprese) si
attesta su livelli superiori a quelli programmati (vedi
"Credito totale interno").
C.T.E. (Certificati del Tesoro in E.C.U.):
sono titoli espressi in European currency unit a medio e
lungo termine (3-8 anni) ed a tasso fisso, emessi sul
mercato interno.
C.T.O. (Certificati del Tesoro con Opzione):
sono titoli a tasso fisso che danno facoltà al portatore di
chiedere il rimborso anticipato alla metà della vita del
titolo; l’ultima emissione di questi titoli risale al mese
di maggio 1992.
C.T.R. (Certificati del Tesoro Reali):
sono titoli a lungo termine a tasso fisso il cui valore
nominale si rivaluta annualmente in base alle variazioni del
deflatore del P.I.L. al costo dei fattori.
C.T.S. (Certificati del Tesoro a Sconto):
sono titoli la cui remunerazione è distribuita tra un
significativo scarto di emissione, derivante da un prezzo
d’emissione sotto la pari, e una cedola variabile annua,
indicizzata al rendimento dei B.O.T. a 12 mesi. Ne sono
state effettuate solo quattro emissioni, tutte ormai
scadute, nel corso del 1987.
C.T.Z. (Certificati del Tesoro Zero Coupon):
sono titoli di medio termine (18-24 mesi) privi di cedole,
con remunerazione interamente costituita dallo scarto di
emissione. Tale scarto viene contabilizzato come interesse
alla scadenza del titolo.
Debiti di Tesoreria:
sono, come i crediti di tesoreria, operazioni riportate in
un Conto Riassuntivo del Tesoro e rappresentano
disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la
tesoreria dello Stato e che si concretano nei seguenti
comparti:
-
debito fluttuante;
-
servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali;
-
servizio dei depositi e dei vaglia.
(Per ciascuna di tali operazioni si veda l’apposita voce).
Debito fluttuante:
è il complesso delle operazioni comprese fra i "debiti di
Tesoreria" per il finanziamento a breve del fabbisogno del
settore statale (vedi "debiti di Tesoreria"). A formare il
debito fluttuante concorrono le operazioni relative:
-
ai buoni ordinari del Tesoro (BOT);
-
ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, l’INPDAP
ed altri Istituti finanziari.
(Per ciascuna di tali operazioni si veda l’apposita voce).
Debito patrimoniale:
è la forma di indebitamento con la quale si effettua il
finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del
Tesoro (vedi "fabbisogno del settore statale"). Esso
comprende i debiti pubblici (consolidati, redimibili, buoni
del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro,
debiti esteri) e gli "altri debiti" (come mutui
obbligazionari con il CREDIOP e la Cassa Depositi e
Prestiti).
Debito pubblico:
con tale termine (senza ulteriori specificazioni) si intende
la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il
debito fluttuante (e gli altri debiti a breve) e
l’indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
cambi. Secondo il Trattato di Maastricht per Debito pubblico
si intende il debito lordo consolidato della P.A. (Lordo
significa al lordo delle attività del settore. Consolidato
significa che sono state annullate le poste di debito e
credito reciproche tra gli enti all’interno della P.A.).
Depositi di Tesoreria:
rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i "debiti
di Tesoreria". Possono essere "provvisori", se effettuati
dai concorrenti alle aste, oppure "definitivi" se costituiti
per conto della Cassa Depositi e Prestiti (articoli 592 e
seguenti del Regolamento di contabilità).
Devoluzione di quote di entrate erariali:
forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche
territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della
centralizzazione impositiva disposta con la riforma
tributaria del 1973, ovvero per espressa disposizione di
legge.
Disavanzo:
termine con il quale si designa un saldo negativo dei conti
di finanza pubblica. Se riferito a conti finanziari
coincide con il fabbisogno (vedi voce), se riferito a conti
economici corrisponde all’indebitamento netto (vedi voce).
Per quanto riguarda il parametro previsto dal Trattato di
Maastricht, per disavanzo pubblico si intende
l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (vedi
Amministra-zione Pubblica).
Disavanzo primario:
risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti
pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi
passivi. Se negativo dà luogo al disavanzo primario, se
positivo all’avanzo primario.
Domanda aggregata:
termine di contabilità nazionale che definisce il complesso
dei consumi e degli investimenti.
Domanda globale interna:
aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di
beni e servizi richiesti dai vari operatori economici
operanti sul territorio nazionale.
Eccedenze di spesa:
si verificano - per la tipicità del meccanismo di esecuzione
- su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio
allorquando gli impegni o i pagamenti superano lo
stanziamento previsto. Esse sono formalmente riconosciute in
sede di parificazione del conto del bilancio da parte della
Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal
Parlamento con la legge che approva il rendiconto generale
dello Stato.
Economie di spesa:
quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a
fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e,
pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi
successivi.
Elenchi:
sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e
definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari
facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della
gestione. Di particolare importanza sono gli elenchi che
corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero
del Tesoro (fra essi, si ricordano quelli: per le "spese
obbligatorie"; per le "spese impreviste"; per "oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso",
cosiddetti "fondi globali o speciali"). Gli elenchi sono
approvati con appositi articoli della legge di bilancio.
Enti pubblici non economici:
costituiscono uno dei sottosettori in cui si articola il
settore pubblico, ai sensi dell’articolo 25 della legge n.
468 del 1978, sono individuati con D.P.C.M..
Entrate complessive:
sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite
tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi
"entrate finali" ed "accensioni di prestiti").
Entrate correnti:
sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi due
titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I:
"Entrate tributarie", titolo II: "Entrate extratributarie")
(vedi "risparmio pub-blico").
Entrate finali:
rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle
entrate di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e
per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e
riscossione di crediti). Esse rappresentano le risorse
definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per
il raggiungimento dei fini istituzionali. Si definiscono,
per contro, "strumentali" o di finanziamento le operazioni
di accensione di prestiti (titolo IV) (vedi "saldo netto da
finanziare").
Entrate finali nette:
sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione
di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV,
che individua le risorse provenienti allo Stato dalla sua
attività di intermediazione finanziaria) (vedi
"indebitamento netto").
Erogazioni del settore statale:
rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato
del settore statale (vedi tale voce).
Esercizio finanziario:
complesso delle operazioni di gestione del bilancio - vale a
dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa -
svolte nell'anno finanziario.
Esercizio provvisorio:
periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel
corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora
approvato dal Parlamento. La legge autorizzativa del regime
provvisorio stabilisce che la gestione si svolga per
dodicesimi delle somme stanziate nel progetto di bilancio
presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del
1978).
Fabbisogno:
è uno dei risultati differenziali espressi dai conti
consolidati di cassa dei settori statale e pubblico
allargato e misura l’eccedenza delle erogazioni sugli
incassi con riferimento al complesso delle operazioni
correnti, in conto capitale e finanziarie. (Quando gli
incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta
"disponibilità"). Corrispon-de anche alla differenza tra le
accensioni e i rimborsi di prestiti e, di norma, coincide
con il limite delle emissioni nette riportato nel bilancio
di previsione. Esso esprime l'ammontare per il quale il
settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha
dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve e
medio-lungo termine) ed estero.
Fabbisogno complessivo:
è il fabbisogno (vedi tale voce) aumentato delle regolazioni
debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti
nei confronti di soggetti esterni al settore intestatario
del conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da
parte dei fornitori. Corrisponde, per le operazioni di cassa
del bilancio (che non tengono conto del credito dei
fornitori), al "saldo netto da finanziare" (vedi tale voce).
Fabbisogno complessivo interno:
è il fabbisogno complessivo decurtato dell’ammontare dei
prestiti esteri. Esprime la misura del fabbisogno che
concorre a determinare l'espansione del "credito totale
interno" (vedi tale voce).
Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro):
risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di
cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi
"saldo netto da finanziare").
Fabbisogno tendenziale:
è il fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa dei
settori statale e pubblico allargato, allorquando questi
conti sono costruiti - anziché su operazioni previsionali di
bilancio - sulla scorta di ipotesi di evoluzione tendenziale
delle macrovariabili rilevanti.
Fattori legislativi:
rappresentano una voce per le determinazioni delle
previsioni di spesa e/o le loro variazioni; le spese
derivanti da tali fattori hanno carattere assolutamente
"rigido", in quanto quantificate per ciascun esercizio dalla
relativa legge istitutiva.
Finalità:
rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non,
che lo Stato deve perseguire, ovvero i compiti che lo Stato
si impegna ad assolvere nei confronti dei cittadini.
Fiscal drag:
fenomeno conseguente alla progres-sività delle imposte sui
redditi in un contesto inflazionistico. Quando i redditi
monetari aumentano a causa dell'inflazione, sono colpiti da
aliquota fiscale più elevata. Ciò comporta un aumento reale
del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo
più che proporzionale rispetto all’adeguamento nominale dei
redditi all'inflazione.
Fiscalizzazione contributiva:
assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri
contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui
datori di lavoro o sui lavoratori.
Fondi a disposizione:
tali fondi, iscritti negli stati di previsione dei Ministeri
dell’interno e della difesa, rispettivamente ai sensi della
legge n. 1001 del 1969 e del regio decreto n. 263 del 1928 e
della legge n. 1958 del 1932, sono destinati a sopperire ad
eventuali deficienze finanziarie relative alla Polizia di
Stato, alle Forze Armate ed ai servizi dell'Arma dei
Carabinieri.
Fondi di anticipazione:
sono iscritti - in forza di specifiche autorizzazioni
legislative - negli stati di previsione della spesa quali,
ad esempio:
-
del Ministero della difesa (regio decreto n. 263 del 1928 e
legge n. 1958 del 1932), per provvedere alle momentanee
deficienze di cassa rispettato alle anticipazioni di fondi
ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi
regolamenti nonché al fondo scorta per le navi, per i corpi,
gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina
militare. A fine anno tali fondi vengono chiusi mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
-
del Ministero dell'interno (leggi n. 451 del 1959 e n. 968
del 1969, come modificata dal D.L. n. 361 del 1995,
convertito in legge n. 437 del 1995, art. 4), per provvedere
alle momentanee deficienze di fondi dei reparti ed uffici
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dei servizi della protezione civile.
Fondi di riserva:
somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli
oneri scaturenti dall’esercizio di particolari facoltà che
competono all'Amministrazione nel corso della gestione (vedi
"Elenchi").
Essi possono essere:
-
"generali", in quanto utilizzabili per le esigenze di tutte
le Amministrazioni, e trovano iscrizione su appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
del Tesoro (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine;
fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
conto capitale; fondo per le spese impreviste:
rispettivamente articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468 del
1978);
-
"di cassa";
-
"particolari", in quanto operanti nell’ambito di una sola
Amministrazione, e trovano iscrizione in unità previsionale
di base del relativo stato di previsione ("fondi a
disposizione"; "fondi anticipazioni", ecc.).
Fondi globali o speciali:
somme iscritte su appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro per far fronte alle
spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano
essere approvati dal Parlamento nell’esercizio cui si
riferiscono o, comunque, entro il successivo. Tali fondi
possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese
correnti, uno per le spese in conto capitale ed uno per il
rimborso di prestiti. A ciascuno di essi corrisponde un
elenco (vedi tale voce) che specifica i singoli progetti
legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura.
L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro
specificazione, sono determinati dalla legge finanziaria.
Fondo di cassa:
è costituito dall'insieme delle giacenze esistenti ad una
certa data presso i contabili dello Stato (Banca d'Italia,
quale titolare del servizio di Tesoreria provinciale,
Tesoriere centrale dello Stato, Cassiere speciale biglietti
e monete, Contabile del Portafoglio). Figura mensilmente
nella "situazione del Tesoro" (vedi tale voce).
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:
è un fondo di riserva che ogni anno deve essere determinato
e iscritto nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, per provvedere ad eventuali deficienze che possono
manifestarsi nelle dotazioni di cassa. Detto fondo è stato
introdotto con l’articolo 8 della legge n. 94 del 1997.
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato:
è un fondo istituito con la legge 27.10.1993 n. 432,
destinato alla riduzione dello stock dei titoli di Stato e,
con la modifica introdotta dalla legge 23.12.1996 n. 662,
anche all’acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
società di cui il Tesoro è azionista unico, al fine di
agevolarne la dismissione. Le risorse che lo alimentano sono
principalmente costituite dai proventi delle dismissioni di
partecipazioni delle società detenute dal Tesoro.
Il Fondo è amministrato direttamente dal Ministro del
Tesoro, coadiuvato da un Comitato Consultivo. Il Ministro
del Tesoro presenta al Parlamento una relazione annuale
sull’amministrazione del Fondo in allegato al conto
consuntivo. Per tenere distinte le somme affluite al Fondo
che non possono essere utilizzate a copertura del
fabbisogno, dal complesso degli importi depositati sul conto
di disponibilità del Tesoro, a partire dal 1996, è stato
istituito un conto separato presso la Banca d’Italia
denominato "Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato",
remunerato nella stessa misura del conto disponibilità. Gli
interessi maturati sulle giacenze di tale conto vengono, con
cadenza semestrale, accreditati direttamente sul conto
medesimo il primo giorno del mese successivo alla chiusura
del semestre di riferimento (1° gennaio e 1° luglio),
concorrendo ad alimentare le disponibilità del Fondo
medesimo.
Fondo sanitario nazionale:
l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha
previsto la costituzione di un fondo destinato al
finanziamento del servizio sanitario nazionale il cui
importo è stanziato in due distinti capitoli a seconda che
si tratti di spesa della parte corrente (stato di previsione
del Tesoro) o della parte in conto capitale (stato di
previsione del Bilancio e Programmazione economica). Le
somme stanziate in bilancio sono ripartite dal CIPE tra le
regioni e da queste tra le Aziende sanitarie locali e le
Aziende ospedaliere.
Funzioni:
costituiscono specifiche aree di intervento su cui lo Stato
agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.
Funzioni-obiettivo:
rappresentano l’entità mediante la quale il bilancio può
essere letto dal punto di vista dello scopo. Le
funzioni-obiettivo sono individuate con riguardo
all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e
con l’intento di misurare il prodotto delle attività
amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi
finali resi ai cittadini.
Future:
contratto a termine, con caratteristiche standard,
attraverso il quale le parti stabiliscono che, ad una certa
data, il venditore consegnerà una certa quantità di titoli o
di altri beni, ricevendo dal compratore una somma stabilita
al momento della conclusione del contratto. I futures
sui titoli di Stato si negoziano sul M.I.F (vedi voce).
Gestione di Tesoreria:
è costituita dall’insieme delle operazioni riguardanti i
debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi tali voci).
Gestioni fuori bilancio:
riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di
spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di
fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali
procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello
stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge
n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con
D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con
apposita norma legislativa. La legge n. 559 del 1993 ha
disciplinato la loro soppressione, riconducendo alcune di
esse in bilancio e adottando norme di controllo più incisive
per quelle escluse dalla soppressione. (artt. 23 e 24). Esse
hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al
controllo della competente Ragioneria Centrale e della Corte
dei conti. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica ha facoltà di disporre accertamenti
nel corso della gestione.
Gettito tributario:
complesso delle entrate tributarie accertate e/o incassate
in un determinato periodo di tempo (in genere l'anno
finanziario).
Impegno:
definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie
giuridicamente perfezionate. E’ assunto sullo stanziamento
di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione
dei Fondi speciali e di riserva). E’ la prima fase della
procedura di esecuzione delle spese. (articolo 20, legge
n. 468 del 1978).
Incassi:
rappresentano le somme di pertinenza del bilancio versate in
Tesoreria dai vari agenti della riscossione (vedi
Versamenti).
Incassi del settore statale:
rappresentano gli incassi risultanti dal conto consolidato
del settore statale (vedi tale voce).
Indebitamento o accreditamento netto:
è il risultato differenziale tra le entrate e le spese
finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le
entrate: riscossione di crediti; per le spese:
partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni
produttive e non). Esso, introdotto per il bilancio statale
dalla legge n. 468 del 1978 (articolo 6), pone in evidenza
il saldo positivo (accreditamento) o negativo
(indebitamento) con cui concludono le operazioni di bilancio
di natura economica. Tale saldo, infatti, è quello
conclusivo del conto economico consolidato delle
Amministrazioni pubbliche (vedi tale voce).
Inflazione:
termine con il quale si indica la variazione del livello dei
prezzi. Di norma nei documenti di finanza pubblica ci si
riferisce alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo
delle famiglie di operai e impiegati. In qualche caso,
invece, si fa riferimento al deflatore del P.I.L. (vedi
voce).
Investimenti:
spese di intervento sull’economia rappresentate in bilancio
dalle seguenti categorie di spese in conto capitale: beni ed
opere immobiliari, beni mobili e macchine, trasferimenti,
partecipazioni e conferimenti, anticipazioni produttive. In
particolare: le prime due categorie concretano gli
"investimenti diretti"; le altre tre quelli "indiretti";
nell'ambito di questi ultimi possono enuclearsi gli
investimenti finanziari costituiti dalle partecipazioni e
conferimenti e dalle anticipazioni produttive.
Legge di Bilancio:
è la legge con la quale viene adottato il Bilancio di
previsione dello Stato: essa fissa i limiti ed i contenuti
della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza
l’esecuzione.
Legge finanziaria:
è lo strumento con cui operare modifiche ed integrazioni a
disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello
Stato, su quelli delle Aziende autonome e su quelli degli
Enti che si ricollegano alla finanza statale. Essa ha un
contenuto ridimensionato al suo assetto "necessario"
rappresentato dalla determinazione del ricorso al mercato e
dei fondi speciali, nonché dalla rimodulazione delle spese
pluriennali e dal rifinanziamento di leggi di spesa scadute.
Unitamente alle statuizioni dei provvedimenti collegati
(vedi voce), le sue determinazioni vengono recepite nel
progetto di bilancio redatto a legislazione vigente
attraverso apposita "nota di variazioni" allo stesso
presentata dal Governo. (articolo 11, legge n. 468 del
1978).
Liquidazione:
determinazione della persona del creditore e dell'ammontare
del debito. E’ la seconda fase della procedura di
erogazione delle spese (articolo 277 del Regolamento di
contabilità).
Liquidità:
requisito essenziale per il buon funzionamento del mercato
secondario (vedi voce). Un titolo viene definito liquido
quando è sempre possibile trovare un compratore se c’è chi
lo vuole vendere e un venditore per chi lo vuole acquistare.
Maggiori (o minori) entrate e spese:
indicano l'incremento (o la riduzione) delle previsioni
iscritte in bilancio in conseguenza di fattori intervenuti
successivamente alle previsioni stesse, anche di carattere
legislativo.
Mandato o ordinativo di pagamento:
è la forma normale di pagamento per le spese dello Stato. Si
tratta di un ordine a pagare a favore di uno o più creditori
emesso, talvolta con imputazione a più capitoli, da una
Amministrazione centrale (articolo 408 del Regolamento di
contabilità) o periferica (legge n. 908 del 1960) sulla
Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria provinciali.
I mandati possono essere "individuali" (a favore di un solo
creditore o anche di più creditori ma per somma indivisa),
"collettivi" (riferentisi a più somme da corrispondersi
ripartitamente a creditori diversi), oppure "estinguibili
mediante commutazione in quietanza di entrata o versamento
in conto corrente di tesoreria".
Massa acquisibile e spendibile:
con riferimento rispettivamente all'entrata ed alla spesa,
rappresenta la sommatoria tra la consistenza dei residui
iniziali dell'esercizio e la previsione iniziale o
aggiornata di competenza. Essa, riferita al capitolo,
costituisce il limite massimo entro il quale può situarsi
l’autorizzazione di pagamento o la previsione di incasso.
Mercato finanziario:
mercato sul quale vengono scambiati, e quindi resi
disponibili, mezzi finanziari per prestiti a medio e lungo
termine.
Mercato monetario:
mercato sul quale vengono scambiati mezzi finanziari a breve
termine.
Mercato primario:
si definisce così il mercato al quale si propone per la
prima volta un prodotto finanziario. Nel caso dei titoli di
Stato coincide, per i titoli emessi all’interno, con i
soggetti che possono intervenire in asta.
Mercato secondario:
è il mercato in cui si negoziano i titoli già in
circolazione.
Mezzi di copertura del fabbisogno:
il fabbisogno da coprire o finanziare è quello "complessivo"
(vedi tale voce).
I mezzi di copertura possono essere reperiti, attraverso
varie forme di indebitamento sul mercato interno o sul
mercato internazionale (debiti esteri). Il ricorso al
mercato interno si realizza attraverso:
-
l'indebitamento a medio-lungo termine o "patrimoniale" (vedi
tale voce);
-
l'indebitamento a breve concretantesi in "debito fluttuante"
(vedi tale voce);
-
la circolazione di monete e biglietti di Stato.
La copertura "monetaria" del fabbisogno è misurata dalla
dimensione delle due ultime voci, dai titoli a medio-lungo
termine sottoscritti dalla Banca d'Italia e dai rapporti
monetari con la Banca medesima.
M.I.F. (Mercato Italiano dei Futures):
mercato regolamentato sul quale si negoziano contratti
future sui titoli di Stato (BTP a 5 e 10 anni).
M.T.S. (Mercato secondario Telematico dei titoli di Stato):
mercato regolamentato sul quale si negoziano all’ingrosso,
attraverso un apposito circuito telematico, i titoli di
Stato in circolazione.
Nota preliminare:
è il documento che illustra i principali elementi di
carattere politico, programmatico e finanziario di ciascuno
stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di
previsione dell’entrata sono specificatamente illustrati i
criteri per la previsione delle entrate relative alle
principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota
non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi
all’introduzione di agevolazioni tributarie, la loro natura,
i soggetti e le categorie dei beneficiari, e gli obiettivi
perseguiti. Nelle note preliminari della spesa sono
indicati:
-
i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riguardo alla spesa corrente di carattere
discrezionale (qualora essa presenti tassi di variazione
significativamente diversi da quello indicato dal Documento
di Programmazione Economica e Finanziaria deliberato dal
Parlamento);
-
gli obiettivi che si intende conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi;
-
le risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità in
funzione degli obiettivi da raggiungere;
-
le eventuali assunzioni di personale programmate nel corso
dell’esercizio;
-
gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono
utilizzare per valutare i risultati.
La nota preliminare espone, altresì, in apposito allegato,
le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese per
ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
Note di variazioni:
costituiscono lo strumento con il quale si fanno recepire al
progetto di bilancio - nelle more dell'esame parlamentare -
le variazioni che il Governo intende apportare ad esso per
tenere conto di nuovi o migliori elementi previsionali
acquisiti oppure di provvedimenti legislativi intervenuti
(articolo 137 del Regolamento di contabilità).
Obiettivi (o Macroservizi):
esprimono le missioni perseguite da ciascuna
Amministrazione e realizzate nell’ambito di tutta la sua
organizzazione. Ogni obiettivo è caratterizzato dall’avere
un prodotto, definito ed omogeneo, reso all’esterno.
Oneri comuni:
è l’aggregato che ricomprende sia gli oneri generali a
carico dello Stato, sia le spese che, pur riconducibili al
funzionamento della struttura ammini-strativa, presentano
caratteristiche di attribuzione indistinta.
Oneri del debito pubblico:
è l’aggregato che assomma gli oneri dell’indebitamento,
specificamente quelli riferibili alla accensione e alla
gestione dei prestiti.
Operazioni complessive:
riguardano le operazioni finali e quelle strumentali;
rappresentano, quindi, il complesso delle operazioni
iscritte in bilancio (vedi "operazioni finali" e "operazioni
strumentali").
Operazioni di Tesoreria:
sono le operazioni nelle quali si estrinseca la gestione di
Tesoreria, vale a dire:
-
gli incassi ed i pagamenti di bilancio;
-
gli introiti e le erogazioni della gestione di Tesoreria,
riguardanti cioè i debiti ed i crediti di Tesoreria
(vedi "debiti di Tesoreria", "crediti di Tesoreria" e
"gestione di Tesoreria").
Operazioni finali:
sono quelle operazioni di bilancio "direttamente" volte al
raggiungimento delle finalità dello Stato (vedi "entrate
finali" e "spese finali").
Operazioni finanziarie:
sono quelle operazioni finali attraverso cui si estrinseca
l'attività di intermediazione finanziaria che lo Stato
compie attraverso il bilancio.
Nel bilancio dello Stato esse sono costituite: per le
entrate, dalle riscossioni di crediti; per le spese, dalle
partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni
produttive e non produttive. Depurando le operazioni finali
dalle operazioni finanziarie si ottengono le cosiddette
"operazioni economiche" del bilancio.
Operazioni strumentali:
sono operazioni di bilancio che si effettuano per colmare
l’eventuale squilibrio presentato dalle operazioni finali;
esse, rispetto a queste ultime, hanno quindi carattere
strumentale. Sono costituite: per l'entrata, dall'accensione
di prestiti a medio-lungo termine (titolo IV); per la spesa,
dalle quote necessarie per l’ammortamento dei prestiti
accesi (titolo III - rimborso di prestiti).
Ordinazione:
emissione del titolo di pagamento a favore del creditore.
Costituisce la terza fase della procedura di esecuzione
delle spese.
Ordine di accreditamento:
apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a
favore di un funzionario all'uopo delegato che può disporne
con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei
creditori.
Pagamento:
erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina
l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria dello Stato.
Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione
delle spese.
Esso può realizzarsi mediante:
-
mandato diretto;
-
ordine di accreditamento;
-
ruolo di spesa fissa;
-
mandati speciali.
Perenzione amministrativa:
eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui
passivi (decorsi due esercizi da quello in cui è stato
iscritto il relativo stanziamento per le spese correnti in
generale, tre per quelle specifiche all'acquisto di beni e
servizi e cinque esercizi per le spese in conto capitale).
Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione,
non comporta la decadenza del diritto del creditore:
pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal
creditore, devono essere reiscritte in bilancio per essere
pagate (articolo 36, legge di Contabilità Generale dello
Stato).
Piano dei conti:
costituisce lo strumento di riferimento necessario per la
rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione.
Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche
fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e
finanziarie) e secondo la destinazione (lo scopo o/e la
funzione svolta).
Previsioni assestate:
sono le previsioni risultanti dal provvedimento legislativo
di assestamento del bilancio (vedi tale voce) (articolo 17,
legge n. 468 del 1978).
Previsioni definitive:
previsioni stabilite dalla legge di bilancio modificate
dalle variazioni, legislative e/o amministrative,
intervenute nel corso dell'anno finanziario. Esse risultano
dal Rendiconto generale dello Stato (Parte I - Conto del
bilancio), che le illustra con riferimento alle previsioni
della legge di bilancio.
Previsioni iniziali:
previsioni risultanti dalla legge di bilancio.
Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi:
procedura attraverso la quale la Commissione Europea
verifica il rispetto dei parametri di convergenza stabiliti
nel Trattato di Maastricht, con particolare riguardo ai
risultati di finanza pubblica. Si concretizza nella
trasmissione semestrale di una serie di dati di finanza
pubblica e di economia reale, sia di consuntivo che
programmatici, che deve avvenire entro il 1° marzo e il 1°
settembre di ogni anno secondo precise modalità indicate nel
Regolamento comunitario n. 3605/93.
Prodotto interno lordo (P.I.L.):
corrisponde alla produzione totale di beni e servizi
dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata
delle imposte indirette sulle importazioni. Sotto altro
profilo, il P.I.L. è pari alla somma dei valori aggiunti dei
settori pubblico e privato, diminuita dei servizi imputati
del credito e aumentata delle imposte indirette sulle
importazioni. Si parla di P.I.L. ai prezzi di mercato quando
gli importi sono espressi in termini di valori correnti,
mentre ci si riferisce al P.I.L. a prezzi costanti quando si
vuole enuclearne la crescita reale, al fine di disporre di
un indicatore dell’andamento della economia depurato
dall’inflazione (vedi voce).
Progetto di Bilancio:
è il complesso delle previsioni annuali di entrata e di
spesa redatte dalle Amministrazioni in termini di competenza
e di cassa in base alla legislazione vigente.
Provvedimenti collegati:
disposizioni legislative che accompagnano la legge
finanziaria la quale non può introdurre nuove imposte, tasse
e contributi. I citati provvedimenti permettono di
realizzare una completa manovra finanziaria per il
conseguimento degli obiettivi politici di Governo.
Provvedimenti legislativi di variazione al bilancio:
modifiche alla legge di bilancio presentate dal Governo al
Parlamento, nella forma di un apposito disegno di legge.
Tali modifiche possono riguardare:
-
l’assestamento, ed in tal caso il Governo ha l'obbligo di
presentarle entro il 30 giugno;
-
ulteriori necessità, che il Governo può rappresentare entro
il 31 ottobre.
Quadro generale riassuntivo:
è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e
rappresenta la sintesi espositiva, redatta in termini di
competenza e di cassa, degli aggregati di entrata e di spesa
del bilancio annuale e dei relativi risultati differenziali
(risparmio pubblico; indebitamento netto; saldo netto da
finanziare; ricorso al mercato) (articoli 2 e 6 della legge
n. 468 del 1978).
Quadro macroeconomico:
insieme di ipotesi coerenti sulla evoluzione dei principali
aggregati di contabilità nazionale in relazione alle quali
sono anche formulate le previsioni di bilancio.
Regolazioni contabili:
definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra
lo Stato ed altri soggetti giuridici con iscrizione del
relativo importo nei rispettivi bilanci.
Regolazioni debitorie pregresse:
riguardano debiti insorti, e che occorre regolare, per
forniture di beni e servizi avvenute in anni precedenti ed
all'epoca non registrate in bilancio.
I relativi oneri, da iscrivere nel bilancio dell’esercizio
in cui si effettua la regolazione, incidono sul fabbisogno
dello stesso esercizio relativo al settore statale (o al
settore pubblico allargato) solo nella misura in cui la
regolazione avviene per contanti nei confronti di creditori
esterni al settore (vedi fabbisogno complessivo).
Regole di copertura:
sono le modalità che debbono essere rispettate in occasione
dell’emanazione di leggi che importino nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, in ottemperanza a quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo 81 della Costituzione.
Gli strumenti di copertura previsti dall’articolo
11ter della legge n. 468 del 1978 sono:
a)
l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi
speciali;
b)
la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
c)
le variazioni che comportino nuove o maggiori
entrate.
Relazione di cassa:
è presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Parlamento entro febbraio,
maggio, agosto e novembre di ogni anno. Essa concerne la
stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore
pubblico allargato, cui si perviene attraverso appositi
conti consolidati, nonché i risultati delle gestioni di
cassa, per il periodo di riferimento, sia dei singoli enti
costituenti i settori sia delle operazioni consolidate dei
settori stessi (articolo 30, legge n. 468 del 1978). (VEDI
"Conti della finanza pubblica").
Relazione generale sulla situazione economica del Paese:
è presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro il mese di
marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce.
Dà conto, per il periodo di riferimento, dei risultati
conseguiti dal sistema economico nelle sue principali
componenti, di quelli della Finanza pubblica (in larga
misura coincidente con la Relazione di cassa di febbraio) e,
infine, di quelli del settore del lavoro.
Relazione illustrativa costi-risultati:
è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto
generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi
amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al
fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per
ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della
legge n. 468 del 1978).
Relazione previsionale e programmatica:
è presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Parlamento entro il mese di
settembre di ogni anno unitamente al disegno di legge di
bilancio, annuale e pluriennale, e a quello di legge
finanziaria.
Essa si articola in due sezioni:
-
nella prima vengono esposti il quadro economico generale e
gli indirizzi della politica economica nazionale, nonché
esplicitate le coerenze e compatibilità di obiettivi,
risorse, ed impegni finanziari previsti nel bilancio
pluriennale dello Stato e dell'intero settore pubblico
allargato;
-
nella seconda si illustra il quadro generale riassuntivo del
bilancio dello Stato e le variazioni delle nuove previsioni
rispetto a quelle assestate dell'anno precedente (articolo
15, legge n. 468 del 1978).
Rendiconto generale dello Stato:
riassume e dimostra i risultati:
-
della complessiva gestione svolta nell'anno finanziario, con
distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di
competenza, di cassa e dei residui;
-
delle variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato per
effetto della gestione del bilancio o anche per altre cause.
Esso, conseguentemente, si articola in due parti:
-
Parte I: Conto del bilancio;
-
Parte II: Conto generale del patrimonio.
Esso, con allegata la relazione della Corte dei conti, viene
trasmesso dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Parlamento con apposito disegno
di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a
quello cui esso si riferisce.
Residui attivi:
entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito
dello Stato (vedi accertamenti e incassi).
Residui di nuova formazione:
sono quei residui, attivi o passivi, che vengono accertati
nel Rendiconto dell'anno in cui è stato effettuato
l'accertamento o l'impegno.
Residui di stanziamento:
riguardano stanziamenti di spese, in genere di conto
capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio,
vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui. Non
costituiscono debiti per lo Stato.
Residui passivi:
spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un
debito dello Stato.
Retrocessioni di interessi:
sono restituzioni di interessi al bilancio dello Stato
effettuate dalla Banca d'Italia relativamente alla quota
degli stessi, maturati sui titoli di Stato in portafoglio,
eccedente il tasso di remunerazione della riserva
obbligatoria.
Reversale di incasso:
ordine dato al Tesoriere di introitare una determinata
somma.
Riapertura:
termine con il quale si designa l’offerta di una nuova
tranche di un medesimo titolo. Si adotta il sistema di
riproporre un titolo avente le stesse caratteristiche
finanziarie (tipo di cedola, tasso, scadenza) attraverso più
riaperture, al fine di raggiungere, per ogni emissione, un
circolante sufficientemente elevato da garantirne la
liquidità sul mercato secondario (vedi voce).
Riassegnazioni:
provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio -
attuati in forza di speciali disposizioni legislative - con
i quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica attribuisce a taluni capitoli di
spesa somme in precedenza affluite in entrata. Se l’afflusso
in entrata è successivo al 31 ottobre, la riassegnazione ai
pertinenti capitoli di spesa avviene nel bilancio dell'anno
successivo (articoli 5 e 17 della legge n. 468 del 1978).
Riassunti:
sono prospetti, posti a corredo di ciascuno stato di
previsione della spesa, nei quali le autorizzazioni relative
ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo
l’analisi economica e funzionale.
Ricorso al mercato:
è il risultato differenziale tra il totale delle entrate
finali ed il totale delle spese complessive (articolo 6,
legge n. 468 del 1978). Esso esprime l'entità
dell'indebitamento a medio e a lungo termine potenzialmente
effettuabile nell'anno di riferimento ed è determinato in
sede previsionale dalla legge finanziaria, la quale precisa
che esso concorre, con le entrate, a determinare le
disponibilità per la copertura di tutte le spese da
iscrivere nel bilancio annuale (articolo 11, legge n. 468
del 1978) (vedi "Accensione di prestiti").
Rientro depositi bancari:
riconduzione nella Tesoreria dello Stato delle disponibilità
liquide detenute presso il sistema bancario da enti pubblici
o comunque collegati alla finanza statale (articolo 40 della
legge n. 119 del 1981 e decreto-legge n. 153 del 1984).
Rimborso del debito pubblico:
è l’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti
contratti dallo Stato. Viene presentato alla approvazione
parlamentare suddiviso in unità previsionali di base che
comprendono spese aventi medesime finalità.
Rimborso di prestiti:
macro-aggregato che espone la quota parte del debito
pubblico che viene rimborsata.
Riscossione:
procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti
accertati. E’ la seconda fase della procedura di
acquisizione delle entrate.
Risparmio pubblico:
è il risultato differenziale tra il totale delle entrate
tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese
correnti (articolo 6 della legge n. 468 del 1978). Con
riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel
corso della gestione, il parametro per il riscontro di
copertura delle nuove o maggiori spese correnti e per il
rimborso di prestiti (vedi "bilancio pluriennale").
Esso può essere:
-
positivo (entrate maggiori delle spese) ed allora misura la
quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle
spese in conto capitale;
-
negativo (entrate minori delle spese) ed in tale caso
identifica la quota delle spese correnti da soddisfare
ricorrendo all'indebitamento.
Riferito ai conti consolidati della Pubblica Amministrazione
e del Settore Pubblico Allargato esso misura quando è
positivo (avanzo corrente) la quota di risparmio generata,
quando è negativo (disavanzo corrente) la quota di risparmio
assorbita dai settori intestatari dei conti.
Risultati differenziali:
il bilancio dello Stato ne evidenzia nel quadro generale
riassuntivo quattro: il risparmio pubblico, il saldo netto
da finanziare (o da impiegare), l’indebitamento o
l’accreditamento netto ed il ricorso al mercato (vedi tali
voci).
Ruolo di spese fisse:
mezzo di pagamento delle spese fisse - quali stipendi,
pensioni, fitti, ecc. - ed in genere di quelle di importo e
scadenze predeterminati.
Saldo della Tesoreria:
è l'avanzo o il disavanzo della gestione di Tesoreria
derivante dalla somma delle operazioni gestionali della
Cassa DD.PP., delle Aziende autonome dello Stato e delle
altre operazioni di Tesoreria.
Saldo netto da finanziare o da impiegare:
è il risultato differenziale delle operazioni finali,
rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le
operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Con
riferimento al bilancio pluriennale costituisce, nel corso
della gestione, il parametro per il riscontro di copertura
delle nuove o maggiori spese di conto capitale (vedi
"bilancio pluriennale").
Servizi:
individuano l’insieme delle attività poste in essere da una
struttura organizzativa per la realizzazione di un
obiettivo.
Servizio del portafoglio:
fa parte delle operazioni che costituiscono i "crediti di
Tesoreria" e, più specificamente, riguarda i pagamenti delle
Amministrazioni statali all'estero, anche per il tramite
dell'Ufficio italiano cambi, e la compravendita per conto
delle stesse, e di enti morali, di titoli del debito
pubblico.
Settore pubblico:
aggregato costituito dal settore statale, dalle Regioni,
Comuni, Province e relative aziende di servizi, dagli enti
pubblici non economici, dalle Aziende sanitarie locali e
Aziende ospedaliere e dagli enti portuali (articoli 25 e 30
della legge n. 468 del 1978) (vedi "Settore statale").
Settore statale:
aggregato costituito dal bilancio dello Stato e dalla
gestione di Tesoreria, quest'ultima ricomprendente le
operazioni dei bilanci delle Aziende autonome, della Cassa
Depositi e Prestiti nonché altre operazioni di Tesoreria.
Situazione del debito pubblico:
illustrazione trimestrale dello indebitamento statale
realizzata in allegato al conto riassuntivo del Tesoro (vedi
tale voce).
Situazione della Banca d’Italia:
situazione patrimoniale mensile dell’Istituto di emissione
allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).
Situazione del Tesoro:
è determinata mensilmente dall'importo complessivo delle
attività (fondo di cassa più crediti di Tesoreria) e delle
passività (debiti di Tesoreria) (vedi tali voci).
Situazione di bilancio:
illustrazione mensile delle modificazioni intervenute, per
atti legislativi e/o amministrativi, a carico delle
previsioni autorizzate con la legge di bilancio. Essa è
allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).
Slittamenti:
quote di fondi speciali, o di capitoli specifici di spesa,
non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario:
costituiscono una forma particolare di economia
"provvisoria" di spesa in quanto possono essere riutilizzate
anche nell'anno successivo, a condizione che entro tale anno
entri in vigore il relativo provvedimento legislativo di
spesa, alla cui copertura esse sono destinate (articolo 11
bis, legge n. 468 del 1978).
Sospeso di Tesoreria:
pagamento del Bilancio, o di altro soggetto, eseguito dalla
Tesoreria ed in attesa di ricevere imputazione contabile in
bilancio.
Sovvenzioni del Tesoro all’Ente Poste:
fanno parte delle operazioni che costituiscono i "crediti di
Tesoreria" e, più particolarmente, riguardano le
somministrazioni di fondi effettuate dalla Tesoreria a
favore dell'Ente Poste per l'esecuzione:
-
dei pagamenti, a carico del Bilancio dello Stato e delle
Aziende autonome, da effettuassi fuori dei capoluoghi di
provincia;
-
dei pagamenti delle pensioni INPS;
-
dei pagamenti riguardanti il servizio vaglia, i risparmi ed
i conti correnti postali.
(Gli introiti di queste ultime operazioni, affluendo su
appositi conti correnti di Tesoreria, costituiscono "debiti
di Tesoreria") (vedi "debiti di Tesoreria" e "crediti di
Tesoreria").
Spesa storica incrementale (criterio della):
tale criterio, espressamente abbandonato dalla legge n. 94
del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si
fondasse sull’assunta indispensabilità delle risorse
finanziarie autorizzate per l’anno precedente, adeguandole,
del caso, almeno al tasso di inflazione programmato. Secondo
tale criterio si prescindeva da ogni valutazione sui
programmi di spesa e da verifiche sulle congruenze delle
risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si
pongono le basi per una riconsiderazione di tutte le spese
in termini di costi e di benefici.
Spese complessive:
rappresentano la sommatoria delle spese finali e di quelle
per il rimborso di prestiti (vedi tali voci).
Spese correnti:
sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento
dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei
redditi per fini non direttamente produttivi. Sono suddivise
in unità previsionali di base relative alle spese di
funzionamento, a quelle per interventi e a quelle per
trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.
Spese differite:
oneri a carattere pluriennale che, nella forma di spese in
annualità e a pagamento differito, comportano l’iscrizione
in bilancio di uno o più limiti di impegno; l’iscrizione in
bilancio di ogni limite si estende ad un numero di esercizi
pari alle annualità da pagare. Tale iscrizione non presenta
alcun collegamento temporale con la effettiva realizzazione
delle opere che vengono finanziate, in tutto (capitale più
interessi) o in parte (solo concorso negli interessi), con
questa tecnica di bilancio.
Spese di funzionamento:
tale aggregato, oggetto di approvazione parlamentare,
ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della
struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le
componenti delle spese di funzionamento sono esposte, di
norma, ai soli fini conoscitivi - come le spese di personale
e quelle per acquisto di beni e servizi - salvi i casi in
cui le speciali caratteristiche della spesa ne rendano
necessaria l’articolazione in ulteriori unità previsionali
di base.
Spese d'ordine:
oneri connessi con l’accertamento e la riscossione delle
entrate (vedi "elenchi" e "fondi di riserva").
Spese finali:
sono date dalla sommatoria dei primi due titoli del bilancio
di spesa (spese correnti e spese in conto capitale).
Rappresentano le somme necessarie alla amministrazione per
perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si
definiscono, per contro, "strumentali" le operazioni di
spesa per il rimborso di prestiti (titolo III) (vedi "saldo
netto da finanziare").
Spese impreviste:
oneri di carattere imprevedibile cui occorre necessariamente
e tempesti-vamente provvedere e che non impegnano il
bilancio in futuro con carattere di continuità, ed ai quali
si provvede mediante prelievi da apposito fondo di riserva
(vedi "elenchi" e "fondi di riserva").
Spese in conto capitale:
individuano tutte le spese che incidono direttamente o
indirettamente sulla formazione del capitale nazionale. Sono
esposte in bilancio in unità previsionali di base che
comprendono partite attinenti gli investimenti diretti e
indiretti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti
nonché le operazioni per concessione di crediti.
Spese obbligatorie:
oneri di natura inderogabile e indifferibile iscritti su
capitoli specificamente, nonché tassativamente, individuati
per ciascun Ministero nell'apposito "elenco" (n. 1) allegato
allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Eventuali
deficienze degli stanziamenti di bilancio vengono
fronteggiate con lo specifico fondo di riserva (vedi
"elenchi" e "fondi di riserva").
Spese per interventi:
è l’aggregato di spese correnti destinate all’esterno
dell’Amministrazione. Questo è articolato in unità
previsionali di base, secondo le rispettive finalità delle
spese, sottoposte ad approvazione parlamentare.
Spese per investimenti:
è l’aggregato che espone gli investimenti dello Stato. E’
ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la
quasi totalità. Viene presentato all’approvazione
parlamentare secondo le unità previsionali di base che lo
compongono. Ai fini conoscitivi le unità esplicitano le
partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle
partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad
operazioni per concessione di crediti.
Spese ripartite:
oneri a carattere pluriennale la cui iscrizione in bilancio
è collegata temporalmente alla realizzazione delle opere
finanziate.
Spread:
differenziale tra due tassi di interesse, che può essere o
riscontrato sul mercato, come lo spread tra titoli omologhi
emessi da Paesi differenti (spread B.T.P. a 10 anni-Bund
tedesco decennale), o applicato ad un tasso di riferimento
per fissare il valore della cedola nei titoli a tasso
variabile (ad esempio, i C.C.T. più recenti hanno una cedola
che si determina sul tasso dei B.O.T. a sei mesi più uno
spread dello 0,15%).
Stanziamento di competenza (o di cassa):
somma iscritta in bilancio relativa a entrate o spese.
Rappresenta, con riferimento all’esercizio, rispettivamente,
l’ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi)
realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei
pagamenti) effettuabili.
Stime di cassa del bilancio:
rappresentano l'andamento probabile, in termini di effettivi
incassi e pagamenti annuali, delle autorizzazioni di cassa
iscritte in bilancio. Esse vengono utilizzate ai fini della
elaborazione delle Relazioni di cassa del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
stima del fabbisogno di cassa del settore statale e pubblico
allargato (vedi "Relazione di cassa").
Swap:
contratto con il quale si concorda uno scambio di flussi
finanziari secondo determinate modalità. Può riguardare i
tassi di interesse (ad esempio, scambio di un tasso fisso
con uno variabile) o le valute (scambio di pagamenti in
valute differenti) ed è utilizzato per ottimizzare le
condizioni di finanziamento ottenibili da un emittente anche
su mercati dove non gode di posizioni particolarmente
vantaggiose.
Titoli di bilancio:
rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di
entrata e di spesa.
Le entrate si articolano in quattro titoli:
-
tributarie;
-
extratributarie;
-
alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione di crediti;
-
accensione di prestiti.
Le spese in tre titoli:
-
correnti (o di funzionamento, per interventi e per
trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi);
-
in conto capitale (o di investimento);
-
rimborso di prestiti.
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi:
è l’aggregato delle spese per pensioni provvisorie (ancora
direttamente a carico del bilancio dello Stato) e per alcuni
oneri connessi all’interruzione del rapporto di impiego,
quali le indennità di licenziamento o in luogo di pensione,
oppure le quote da erogare a fondi previdenziali
integrativi.
Trattato di Maastricht:
trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il
7.2.1992, contenente disposizioni che modificano il Trattato
di Roma istitutivo della C.E.E. ed i Trattati istitutivi
della C.E.C.A. e dell’Euratom, nonché disposizioni relative
alla politica estera e di sicurezza comune e alla
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni. La parte III del Trattato sulla U.E. riguarda
l’Unione Economica e Monetaria (U.E.M.). Il Trattato
individua i principali obiettivi economici e monetari da
perseguire per la progressiva realizzazione dell’Unione
Europea. Alcuni di questi riguardano la situazione della
finanza pubblica. Vi sono considerati negativamente tutti
quei comportamenti che, favorendo agevolazioni al settore
pubblico e ponendosi al di fuori di una corretta logica di
mercato, possono indurre i governi a trascurare i principi
di una corretta gestione finanziaria e mettere a rischio,
attraverso disavanzi pubblici eccessivi, il controllo
dell’inflazione ed il contenimento del debito pubblico.
Unità previsionale di base:
è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di
approvazione parlamentare. E’ riferibile ad un unico centro
di responsabilità amministrativa ed è determinata con
riferimento ad una specifica area omogenea di attività in
cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun
Ministero.
Vaglia del Tesoro:
sono titoli contabili con i quali viene pagata da una
Tesoreria la somma che è stata versata in un'altra da
un'Amministrazione pubblica. Tali titoli fanno parte dei "debiti
di Tesoreria".
Versamento o incasso:
introito in Tesoreria dei crediti accertati e riscossi.
E’ l'ultima fase della procedura di acquisizione delle
entrate.
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